Art. 16.
(Cooperazione tra Forze di polizia
statali e locali).

      1. Le Forze di polizia statale e le Forze di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tale fine, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 4, della presente legge, l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, nella persona del prefetto competente per territorio, convoca periodicamente incontri di lavoro con i comandanti delle Forze di polizia locale e con i comandanti delle Forze di polizia statale.
      2. I responsabili delle Forze di polizia statale e delle Forze di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi

 

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interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.
      3. Il coordinamento tra le Forze di polizia locale, municipali e provinciali, è effettuato ai sensi delle disposizioni stabilite dalla legge regionale.